Prevenzioni incendi: in vigore dal 22 settembre le nuove norme per gli alberghi

E’ entrato in vigore ieri il Decreto con le regole tecniche verticali antincendio.

Le norme si applicano a strutture ricettive, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, 22 settembre 2016 o per quelle di nuova realizzazione, con oltre 25 posti letto di cui all’allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 66: alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, bed & breakfast, dormitori, case per ferie..

Le norme tecniche si possono applicare in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi contenute nel DM 9 aprile 1994, DM 6 ottobre 2003 e nel DM 14 luglio 2015.

Le regole però non si applicano alle strutture turistico – ricettive nell’aria aperta e ai rifugi alpini.

 

DECRETO 9 agosto 2016 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita’ ricettive turistico – alberghiere, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (16A06144) (GU Serie Generale n.196 del 23-8-2016)

Documenti allegati:

DM 9 agosto 2016

Allegato DM 9 agosto 2016

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