Gas Fluorurati ad effetto serra

Con l’entrata in vigore del regolamento (CE) N. 1516/2007 che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di
refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad
effetto serra.

La Cuny Fire service srl è azienda certificata.

http://www.fgas.it/RicercaSezC/DettaglioImpresa?id=f5lnqLZZSwigV4cLjqfiKw%3d%3d

 

Gas Fluorurati – Registro Nazionale

L’articolo 13 del DPR 43/2012 istituisce presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate.

La gestione del Registro è affidata alle Camere di Commercio competenti, capoluogo di regione e di provincia autonoma. Il Registro è costituito dalle seguenti sezioni:
Sezione degli organismi di certificazione di cui all’articolo 5, nonché degli organismi di valutazione della conformità e di attestazione di cui all’articolo 7;
Sezione delle persone e delle imprese in possesso di un certificato provvisorio in base all’articolo 10;
Sezione delle persone e delle imprese certificate ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 5;
Sezione delle persone che hanno ottenuto l’attestato in base all’articolo 9, comma 3;
Sezione delle persone che non sono soggette ad obbligo di certificazione in base alle deroghe o esenzioni previste rispettivamente dagli articoli 11 e 12;
Sezione delle persone e delle imprese che hanno ottenuto la certificazione in un altro Stato membro e che hanno trasmesso copia del proprio certificato ai sensi dell’articolo 14.

L’avvenuta istituzione del Registro viene pubblicata sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L’iscrizione al Registro deve essere effettuata entro 60 giorni dalla sua istituzione ed è condizione necessaria per ottenere i certificati e gli attestati.